Martedì 22 Maggio 2012
   
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COMMISSIONE SULLA RIFORMA SCOLASTICA: E’ SCONTRO FRA LE PRESIDENTI QUATRARO-BUSTO

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Sulla “Commissione Comunale straordinaria sulla riforma scolastica” si rischia un nuovo “braccio di ferro” come quello che, all’inizio della legislatura 2004, contrappose  maggioranza e opposizione su chi avesse diritto di presiedere le Commissioni. Una storia durata diversi mesi che bloccò di fatto il lavoro delle commissioni stesse.

 

 

 

 

 

Il copione rischia di ripetersi e vede di fronte, questa volta, la Presidente del Consiglio, Maria Quatraro e la consigliera del PD, Mimma Busto, eletta, lo scorso 13 gennaio Presidente della “Commissione Comunale straordinaria sulla riforma scolastica”.

 

Che cosa è successo?

 

La Commissione – nata per monitorare l' impatto che la riforma scolastica del ministro Gelmini (la legge 169 del 30/10/2008) avrà sulle istituzioni scolastiche cassanesi – è composta da Maria Quatraro, Rosa Contursi e Vito Lionetti per la maggioranza e, oltre alla stessa Busto, Ignazio Zullo per la minoranza.

 

Secondo le minoranze, però, la Quatraro non poteva essere membro della Commissione: come recita, infatti, lo Statuto del Comune di Cassano, la Presidente del Consiglio Comunale avendo un ruolo di garante e di supervisione sulle commissioni stesse, non può farne parte.

 

Si trattava, dunque, di tornare in Consiglio Comunale e far eleggere dallo stesso il terzo membro di maggioranza che faccia parte della Commissione al posto della Quatraro. Ma quest’ultima, ad una lettera della Presidente Busto che chiedeva di portare la questione in Consiglio, ha risposto “no” con una lettera.

Formulo la presente – dice la Quatraro alla Busto - riferita alla questione pregiudiziale posta dal Consigliere Zullo circa la partecipazione della scrivente alla commissione in oggetto, che richiederebbe un nuovo passaggio in Consiglio Comunale al fine di rendere la commissione pienamente operativa. Mi sia consentito dissentire sia nel metodo che nel merito della vicenda.
Sotto il primo aspetto ritengo che una questione pregiudiziale vada posta al momento dell’insediamento della Commissione e prima che la stessa inizi ad operare. Ove l’impedimento all’operatività della Commissione fosse reale, ciò implicherebbe anche un vizio nella procedura di elezione del Presidente ed in ogni attività successiva. Delle due l’una: o la Commissione non poteva insediarsi, stante l’illegittima composizione, e, quindi, ogni decisione assunta deve ritenersi nulla; ovvero tale impedimento non sussiste e quindi non si giustifica la nota in commento.
Sotto il secondo aspetto non posso mancare di rammentare che la costituzione di una commissione straordinaria ha rappresentato una scelta, condivisa unanimemente in consiglio comunale, nella prospettiva di una azione comune di analisi degli impatti della riforma del sistema scolastico. La commissione nella sua funzione di studio e nella sua composizione fu votata all’unanimità, senza eccezione alcuna sui componenti indicati, anzi con l’auspicio di una partecipazione allargata a tutti coloro che avessero potuto fornire contributi di esperienze e conoscenze, in ciò applicando compiutamente l’articolo 17 dello statuto comunale, contenente disciplina speciale sulla costituzione di commissioni consiliari straordinarie, che demanda alla delibera di costituzione, tra l’altro, la determinazione della composizione, senza prevedere alcun impedimento per il Presidente del Consiglio.
Le commissioni consiliari ed in particolare quelle di studio non hanno poteri decisionali, ma si limitano ad analizzare temi di interesse comune per formulare proposte da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale; non solo alcuna disposizione impedisce alla Presidente del Consiglio di partecipare alle Commissioni Consiliari, ma la stessa, per converso, vanta una prerogativa in tal senso, come da Lei correttamente riconosciuto. Ne consegue che i componenti la commissione non sono chiamati ad esercitare funzioni od incarichi, né la commissione si connota come organismo autonomo, sicchè il richiamo all’articolo 12, comma 11, dello statuto comunale pare del tutto inconferente.
Alla luce di quanto precede ritengo che il consiglio comunale non debba tornare sul punto ed anzi urga un nuovo incontro chiarificatore in seno alla Commissione in argomento, cui ritengo vada doverosamente sottoposta ogni valutazione circa soggetti esterni da coinvolgere nei lavori”.

Mentre, dunque, la Regione ha sancito l’autonomia scolastica degli istituti di Cassano e la legislatura è oramai al termine, gli amministratori cassanesi devono ancora decidere chi fa parte di cosa e per che cosa.

Saranno pronti, magari, per la prossima riforma: da qui a dieci anni.

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