La soglia di cumulabilità di NASpI cambia per i redditi da lavoro dipendente. A fare il punto e segnalare i cambiamenti è stato lo stesso Istituto Previdenziale.
La cumulabilità della NASpI, ovvero la possibilità di ricevere questo aiuto economico in concomitanza di altri, cambia. Sono state introdotte, infatti, delle modifiche che prevedono di alzarne la soglia per quanto riguarda i redditi da lavoro subordinato e parasubordinato.
La cumulabilità della NASpI è in generale garantita quando il reddito annuale non supera il minimo esento da imposizione fiscale -la cosiddetta no tax area la cui soglia per il 2024 è fissata a 8.500 euro- il contratto di lavoro non superi i 6 mesi e il datore di lavoro sia diverso dal beneficiario della NASpI. Per l’anno in corso, tuttavia, sono state apportate leggere modifiche al rialzo che permettono, così come specificato dalla comunicazione diffusa dallo stesso Istituto di Previdenza.
Essendo cambiata la no tax area, per il 2024 cambia anche il limite di reddito subordinato o parasubordinato che consente la cumulabilità NASpI e che quindi arriva a 8.500 euro rispetto agli 8.173,91 dello scorso anno.
L’innalzamento della soglia di cumulabilità è un risultato della riforma fiscale che ha portato anche ad una incremento della detrazione del lavoro dipendente che arriva a 1.955 euro, equiparandola così a quella dei pensionati.
Resta invece invariato il limite di cumulabilità per quanto riguarda il lavoro autonomo o occasionale; in questo caso il limite è fissato ai 5mila euro annui.
L’accumulo e l’incompatibilità della NASpI sono due conetti separati. L’incompatibilità avviene con prestazioni quali: la pensione di vecchiaia o anticipata; l’assegno ordinario di invalidità; la pensione di inabilità. È compatibile, invece, con la percezione di una pensione estera.
Per quanto riguarda la cumulabilità, non è possibile effettuarla con la NASpI quando si ricevono indennità come: assegno di maternità/paternità, malattia o trattamenti da infortunio così come per mobilità; indennità di mancato preavviso (contratti a tempo indeterminato); indennità di malattia successiva allo sbarco nel caso di lavoratori marittimi.
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