Sulla questione “Tributaria Intercomunale spa” l’ex sindaco di Cassano Giuseppe Gentile, oggi consigliere comunale, ha diffuso una nota che pubblichiamo.
Puntuali sono giunte parole di fuoco dall’Amministrazione in carica all’indirizzo dell’operato dell’Amministrazione da me guidata, dei professionisti da questa incaricati e mio personale, dopo la pronuncia del Tribunale di Bari-Sezione di Acquaviva delle Fonti, con la quale si è dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti con riguardo alla responsabilità dell’Amministrazione Leporale nelle note vicende della Tributaria Intercomunale.
Sarei stato sorpreso naturalmente se i nuovi amministratori, in presenza di questa sentenza, avessero esercitato più prudenza e cautela, atteso che non si tratta affatto di una sentenza definitiva che decide sul merito, ma soltanto di una pronuncia parziale che declina semplicemente la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Sono stato e sarò sempre rispettoso, anche in veste di uomo delle istituzioni, delle decisioni dei Giudici dello Stato, al contrario di quanti, ogni giorno, quando interessati da sentenze sgradite, si lanciano in contumelie all’indirizzo della Magistratura; per conseguenza sarò riguardoso di questa decisione che, come ho detto, lascia per intero aperta la questione di merito, ossia quella della liquidazione dei danni derivanti da reato commesso dai precedenti amministratori, nell’esercizio di funzioni pubbliche, accertato con sentenza passata in giudicato dalla Suprema Corte di Cassazione.
Acclarato ciò, infatti, si poneva in capo al sottoscritto l’obbligo di instaurare il giudizio civile, non avendo potuto il Giudice penale ordinario determinarlo nella sede propria. Suffragava e suffraga questa scelta il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la giurisdizione penale e quella civile risarcitoria, da un lato, e la giurisdizione amministrativo-contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti e concorrenti, vale a dire che sia il Giudice Civile sia il Giudice Contabile possono, in modo concorrente e indipendente, occuparsi del medesimo fatto, con l’unico limite che il danno dev’essere integralmente ristorato a favore della comunità lesa; in questo caso, la comunità di Cassano dev’essere integralmente risarcita di tutto il danno cagionato dagli ex-amministratori in conseguenza delle condotte delittuose accertate, in via definitiva, dalla Cassazione.
Questo è esattamente il punto e, dunque, al posto di quanti, oggi, stanno cantando vittoria, sarei in attesa, piuttosto, prudentemente, che un Giudice di questo Stato dia definitiva risposta alla domanda sacrosanta di integrale risarcimento dei danni subiti dalla comunità cassanese.
Nel nostro ordinamento, infatti, come qualcuno sta dimenticando, esiste una pluralità di giudici, i confini della cui giurisdizione pongono di sovente particolarissime e delicate problematiche interpretative, ma non per questo può essere compromessa la risposta che si deve, come in questo caso, alla comunità lesa nei suoi diritti; in una parola, il danno per minori entrate tributarie accertate, per spese sostenute a causa dell’eccessivo contenzioso tributario indotto dalla Costituzione della Tributaria Intercomunale spa, il danno all’immagine e il danno morale nella loro interezza, fra gli altri, per un totale di oltre 5 milioni di euro, così come stimati da un professionista, di indiscussa e comprovata competenza nella specifica materia, dovranno essere comunque scrutinati in sede giudiziale; ritenendosi personalmente che la sede propria sia quella del giudice civile in conseguenza, per l’appunto, dell’accertamento da parte della Cassazione di una responsabilità per danni derivanti da reato; convincimento questo, come detto, suffragato dall’indirizzo granitico della Suprema Corte di Cassazione che è, nel nostro ordinamento, il solo Giudice deputato a risolvere i conflitti di giurisdizione, ma anche da una lettura sistematica del quadro legislativo e costituzionale vigente in materia.
Non potrà in ogni caso, come detto, sfuggire questa partita alla verifica giudiziale e, dunque, si sarebbe dovuta imporre in molti improvvisati patrocinatori del Sindaco Di Medio maggiore cautela a fronte di una questione e di una materia così particolari.
Penso personalmente che costoro non stiano rendendo un buon servigio al proprio Sindaco schiacciato, oggi più che mai, proprio alla luce di questa pronuncia, da quel pesantissimo conflitto di interessi che si segnalò invano a suo tempo; oggi quel conflitto si prospetta di dimensioni ancor più macroscopiche per le ragioni che tutti possono facilmente comprendere.
Si è molto speculato sugli incarichi legali, omettendo volutamente di ricordare che i 40 mila euro sono l’equivalente degli onorari riconosciuti all’avv. Greco per 10 anni di attività in tutti gli stati e gradi di giudizio penale, sino alla Cassazione, e in quello civile; professionista l’avv. Greco che, non dimentichiamo, ha rappresentato al meglio gli interessi della comunità cassanese sino alla Suprema Corte di Cassazione, attraverso la costituzione di parte civile, con il pieno riconoscimento della penale responsabilità di sei amministratori del Comune di Cassano che, non lo si dimentichi, avevano affidato, abusando del loro ufficio, a favore di una società di sodali, mediante la costituzione della Tributaria Intercomunale spa, la gestione dei tributi comunali per 50 anni con l’aggio elevatissimo del 28,50% sul solo accertato.
Questo è il punto cruciale della vicenda che la memoria dei cassanesi non potrà rimuovere, come qualcuno sta cercando di fare attraverso manipolazioni e mistificazioni mediatiche, anche dopo una sentenza che non ha certamente definito il merito della vicenda, che è semplicemente interlocutoria, che non è definitiva, ma soltanto parziale in ordine ad una questione esclusivamente processuale e che, in ogni caso, riconosce, comunque, il principio per cui un giudice dovrà pur sempre pronunciarsi in ordine alla totalità del danno patito dalla nostra comunità; comunità cassanese che, al di là delle artificiose strumentalizzazioni politiche di una sentenza che non ha in alcun modo deciso il merito della questione specifica, attende esattamente questo tipo di risposta da quel giudice che il prosieguo della vicenda individuerà, in via definitiva, come munito di giurisdizione; a noi non resta che seguire con attenzione e curiosità le mosse dei nostri simpatici eroi; per vero sin d’ora assai prevedibili visti i non luminosi precedenti.
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Commenti
Ma qndo mai il tuo ex sindaco è stato massacrato??? Ma in quale paese vivi??? Fino a qndo c'è stato lui, non c'era libertà di parola...
E poi, certo ke lui era lodato comu un Dio dai suoi sostenitori... si era autoconvinto di essere intoccabile, non gli si poteva fare una critica nè tantomeno avvicinarlo per strada per chiederli qualcosa...
Inoltre, visto ke come tu scrivi "forse avrà qualcosa di meglio da fare???" credo proprio ke sia il caso di dimettersi come consigliere comunale di OPPOSIZIONE e continuare a fare quello per cui preferisce non partecipare ai consigli...
Se qualcuno ha sbagliato, non preoccuparti ke pagherà...
lo avete massacrato per tanto tempo,penso che abbia almeno il il diritto di replicare,cosa c'entra la presenza in consiglio ,si sta parlando di prove tangibili di una truffa!mi fate schifo perchè difendete i ladri a fatti compiuti.io userei un altro termine più adatto,ma non posso farlo!e poi vorrei dire a 1x2 che al contrario degli altri Gentile non ha mai amato essere al centro dell'attenzione e lodato come un DIO,tantomeno adesso.
forse avrà qualcosa di meglio da fare?????già dimenticavo che voi vivete di solo protagonismo!!!!!la vita normale non vi appartiene!
Caro Gentile ti è piaciuto a fare il comandante adesso devi fare anche il soldato semplice, altrimenti dimettiti... dai il tuo posto a chi ha voglia di lavorare..
un elettore Nuova Idea Domani dal 1999
Lei è stato nominato da quasi un anno alla provincia... c dica in tutta onestà, cos'ha fatto fin'ora per questo paese stando seduto su quella poltrona??? Me lo chiedo visto ke è ASSENTE (direi però FINALMENTE) dalla realtà di questo paese... qndi presumo ke sia stato lì a combattere x noi (inteso come comunità cassanese).
Mi auguro ke se ci sarà mai un suo prossimo intervento, possa riguardare quello ke sta facendo in provincia anke xkè credo sia ora ke cominci a darsi da fare!!!
Da un suo NON ESTIMATORE...
Di lì a poco, questo”principio pacifico” (che in verità non era mai stato così pacifico) veniva confermato nella sentenza delle stesse Sezioni unite della Cassazione n. 1329 del 22 dicembre 2000, in cui si affermava che l'azione diretta ad ottenere dal dipendente pubblico (nella specie, direttore di un ufficio postale) il risarcimento del danno da lui causato all’amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni rientra nella competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 52 del R.D. 1214/1934, sicché la domanda risarcitoria in via civile va proposta dal pubblico ministero presso detta Corte, e non già dalla stessa amministrazione dinanzi al Giudice ordinario.
(…)
Ma la pronuncia con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato con estrema chiarezza e senza ombra di equivoco l’esclusività della giurisdizione contabile è la sentenza delle Sezioni unite n. 933 del 22 dicembre 1999, in cui è stato sottolineato “che costituisce principio pacifico che la giurisdizione della Corte dei conti è esclusiva, nel senso che è l’unico organo giudiziario che può decidere nelle materie devolute alla sua cognizione”, con la conseguenza “che va esclusa una concorrente giurisdizione del giudice ordinario, adito secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa”: e in base a tale motivazione la Suprema Corte ha estromesso dal giudizio risarcitorio civile, intentato dal terzo danneggiato nei confronti del Comune, l'ex Sindaco che era stato da questo chiamato in garanzia per rivalersi nei suoi riguardi.
Mi piace, in questa sede e alla sua presenza, riconoscere al Presidente De Pascalis una sorta di primazia in questa indicazione e rivendicazione. E’ stata infatti la Sezione per il Lazio, da lui presieduta, ad affermare – con le parole del relatore Librandi, nella sentenza n. 2246 del 29 ottobre 1998 – che all’amministrazione “non compete il diritto d’azione nei confronti del personale in servizio per i danni arrecati all’ente nello svolgimento delle funzioni o mansioni attribuite. L’azione in tale materia compete, infatti, in via esclusiva al Procuratore presso la Corte dei conti nella sua unzione di salvaguardia dell’interesse pubblico… La tutela di tale interesse si attua esclusivamente con la cognizione del giudice nelle materie di contabilità pubblica che, unico, può accertare l’esistenza di un danno riferibile a violazione dolosa oppure gravemente colposa di obblighi di servizio del convenuto e gli eventuali limiti di tale riferibilità”.
(…)
Consiglio ai lettori, soprattutto a chi sa di diritto, di leggere l’articolo pubblicato sul sito:
http://www.amcorteconti.it/articoli/pisana_rapporti.htm
vi propongo alcuni stralci dell’articolo e vi invito a RIFLETTERE!!!
(…)
In verità, la base normativa che sorreggeva la cennata giurisprudenza – già incrinata da quando l’art. 58 della l. 6 giugno 1990, n. 142, ha esteso agli amministratori e al personale degli enti locali le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato – è venuta a mancare per effetto delle recenti leggi di riforma della giurisdizione contabile, le quali, rendendo capillare la presenza di sezioni della Corte dei conti in tutto il territorio della Repubblica, hanno di fatto configurato la Corte stessa come giudice naturale della responsabilità amministrativa, sia per gli amministratori che per i dipendenti di tutta la pubblica amministrazione.
(…)